LO STATUTO
Lo Statuto
Articolo 1. DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
E' costituita nel Comune di Genova l’associazione denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Ciclistico EUROBIKE Genova" abbreviabile “A.S.D. G.C. EUROBIKE GENOVA”. L’Associazione ha sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 15/6. Il trasferimento della sede associativa nell’ambito dello stesso Comune di Genova non comporta modifica statutaria. Se necessario, il Consiglio Direttivo è delegato dall’ Assemblea a trasferire la sede legale dell’Associazione, purché nell’ambito del Comune di Genova.
Articolo 2. SCOPO
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso: a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Enti competenti ai quali l’Associazione aderisce. b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici; c) la formazione e l’aggiornamento tecnico sportivo di propri atleti e tecnici. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psicofisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti degli enti ai quali l’Associazione aderisce; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli enti competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti degli enti ai quali l’Associazione aderisce nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Articolo 3. DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4. DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, degli enti ai quali l’Associazione aderisce e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale dei soci. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato 3 minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5. DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto è automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6. DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: A. dimissione volontaria; B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; C. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. D. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7. ORGANI
Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea generale dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, l’Assemblea rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci intervenuti, eletto dalla maggioranza dei presenti. 5 L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte all’Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione soltanto i soci in regola con il versamento della quota annuale, che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibera l’elenco dei soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10. ASSEMBLEA ORDINARIA
L’'Assemblea ordinaria è convocata almeno otto giorni prima dell’adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax, telegramma o qualsiasi altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sull’approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell’Assemblea. In tale caso è convocata contestualmente l’Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente.
Articolo 11 VALIDITÀ ASSEMBLEARE
n prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Articolo 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax, telegramma o qualsiasi altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato di volta in volta dall’Assemblea dei soci, eletti, compreso il presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di federazioni ed enti sportivi nazionali o discipline sportive associate, del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 DIMISSIONI
Qualora nel corso dell'esercizio, venga a mancare uno o più consiglieri, i Consiglieri rimanenti provvedono alla integrazione del Consiglio, chiamando a farne parte i candidati non eletto secondo l’esito della votazione, a condizione che abbiano riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà all’elezione dei nuovi consiglieri in sostituzione di quelli mancanti. I neo eletti consiglieri restano in carica fino alla scadenza già prevista per i consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. Qualora anche il Vice Presidente dovesse mancare per dimissione o impedimento, la carica sarà ricoperta dal socio più anziano purché in regola con quanto richiesto al precedente art. 13. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 15 CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, e ove ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto ed eseguire le decisioni dell’Assemblea.
Articolo 17 IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel pieno rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
Articolo 18 IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, il Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’Assemblea elettiva entro trenta giorni.
Articolo 19 IL SEGRETARIO
Il Segretario con funzioni di Tesoriere può essere nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo, rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Articolo 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell’Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Articolo 21. ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
Articolo 22. PATRIMONIO I mezzi finanziari sono costituiti: a) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; b) dalla libera devoluzione del 5 per mille ex lege 266/2005; c) dai contributi di enti ed associazioni; d) da lasciti e donazioni; e) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Articolo 23. PRESIDENTE ONORARIO
Proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea generale dei soci può eleggere fra i medesimi un Presidente onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi dell’Associazione. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 24. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicati tempestivamente all’Ente al quale l’Associazione aderisce, con una copia del verbale.
Articolo 25. SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Analogamente, la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. All'atto di scioglimento dell'associazione, l’Assemblea delibera in merito all'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, che deve essere destinato a favore di altra associazione senza scopo di lucro che svolge analoga attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell’Assemblea, l’eventuale residuo attivo del patrimonio sociale è devoluto all’Ente al quale in quel momento aderisce l’Associazione, che lo utilizzerà nell’attività di promozione e sviluppo del ciclismo.
Articolo 26. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ente al quale l’Associazione aderisce e le norme del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione che sia in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea Straordinaria del 25 novembre 2016. Il Presidente (Antonello Mariotti)
A.S.D. G.C. EUROBIKE GENOVA
P.IVA: 02225300991
C.F.: 95054190103
AFFILIAZIONE F.C.I. 06C0734
VIA SS. GIACOMO E FILIPPO 15 – 16122 – GENOVA - ITALY